Art. 3

Definizioni

In vigore dal 10 gen 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti: a) "peschereccio di un paese terzo": un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato; b) "pesca ricreativa": le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine in un contesto ricreativo, turistico o sportivo; c) "acque internazionali": le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di uno Stato; d) "totale ammissibile di catture" (TAC): i) nelle attività di pesca oggetto dell'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all', paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock; ii) in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock; e) "contingente": la quota di un TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo; f) "valutazione analitica": la valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, compresi gli indicatori proxy, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico; g) "TAC analitico": un TAC per il quale è disponibile una valutazione analitica; h) "TAC precauzionale": un TAC per il quale non è disponibile una valutazione analitica, ma è disponibile una valutazione basata sull'approccio precauzionale o non è disponibile alcuna valutazione; i) "dimensione di maglia": la dimensione di maglia delle reti da pesca quale definita all', punto 34), del regolamento (UE) 2019/1241; j) "registro della flotta peschereccia dell'Unione": il registro istituito dalla Commissione ai sensi dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013; k) "giornale di pesca": il giornale di pesca di cui all' del regolamento (CE) n. 1224/2009; l) "boa strumentale": una boa chiaramente contrassegnata con un numero di riferimento unico che consente l'identificazione del suo proprietario e dotata di un sistema di localizzazione via satellite per monitorarne la posizione; m) "boa operativa": qualsiasi boa strumentale, precedentemente attivata, accesa e calata in mare su un supporto o dispositivo di concentrazione del pesce (fish aggregating device – FAD) derivante, che trasmette posizioni e altre informazioni disponibili, come le stime fornite da un ecoscandaglio.
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Definizioni (Art. 3 Regolamento (UE) 2024/257) — Testo vigente | Portale Normativo