Art. 24
Scorfano nel Mare di Irminger
In vigore dal 10 gen 2024
Scorfano nel Mare di Irminger
1. Sono vietate tutte le attività di pesca nella zona delimitata dalle coordinate seguenti, misurate secondo il sistema WGS84:
Latitudine
Longitudine
63° 00' N
30° 00' O
61° 30' N
27° 35' O
60° 45' N
28° 45' O
62° 00' N
31° 35' O
63° 00' N
30° 00' O
2. Ai pescherecci è vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare nei porti dell'Unione, e ai pescherecci dell'Unione anche in porti di paesi terzi, scorfani atlantici pelagici di acque superficiali e di acque profonde (Sebastes mentella) del Mare di Irminger e delle acque adiacenti (sottozone CIEM 5, 12 e 14 e sottozone NAFO 1 e 2).
3. Ai pescherecci dell'Unione è vietato partecipare a operazioni di trasbordo riguardanti gli stock di cui al paragrafo 2.
4. Alle navi dell'Unione è vietato rifornire di carburante i pescherecci le cui catture contengono gli stock di cui al paragrafo 2, o prestare servizi di supporto a tali pescherecci.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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