Art. 5
TAC e loro ripartizione
In vigore dal 10 gen 2024
TAC e loro ripartizione
1. I TAC per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione e in determinate acque non dell'Unione, la loro ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni a essi funzionalmente collegate sono indicati nell'allegato I.
2. I pescherecci dell'Unione possono essere autorizzati dallo Stato costiero interessato a pescare nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Fær Øer, della Groenlandia e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nei limiti dei TAC indicati nell'allegato I del presente regolamento e nel rispetto delle condizioni stabilite nell' e nell'allegato V, parte A, del presente regolamento e nel regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (33) e negli atti delegati adottati dalla Commissione sulla base di tale regolamento.
3. I pescherecci dell'Unione possono essere autorizzati dal Regno Unito a pescare nelle acque soggette, in materia di pesca, alla sua giurisdizione, nei limiti dei TAC indicati nell'allegato I del presente regolamento e alle condizioni di cui all' del presente regolamento e al regolamento (UE) 2017/2403 e negli atti delegati adottati dalla Commissione sulla base di tale regolamento.
Storico versioni
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