Art. 6

TAC stabiliti dagli Stati membri

In vigore dal 10 gen 2024
TAC stabiliti dagli Stati membri 1.   I TAC di cui all'allegato I del presente regolamento sono stabiliti dallo Stato membro interessato se specificato nel medesimo allegato. 2.   I TAC di cui al paragrafo 1 che devono essere stabiliti da uno Stato membro: a) sono conformi ai principi e alle norme della PCP, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e b) consentono di sfruttare lo stock: i) in linea, il più verosimilmente possibile, con l’MSY, nel caso in cui siano disponibili valutazioni analitiche; o ii) nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca, nel caso in cui le valutazioni analitiche non siano disponibili o siano incomplete. 3.   Entro il 15 marzo 2024 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti: a) i TAC da esso stabiliti; b) i dati da esso raccolti, valutati e utilizzati come base per la determinazione dei TAC; c) informazioni particolareggiate riguardanti la conformità al paragrafo 2 dei TAC stabiliti.
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