Art. 6
TAC stabiliti dagli Stati membri
In vigore dal 10 gen 2024
TAC stabiliti dagli Stati membri
1. I TAC di cui all'allegato I del presente regolamento sono stabiliti dallo Stato membro interessato se specificato nel medesimo allegato.
2. I TAC di cui al paragrafo 1 che devono essere stabiliti da uno Stato membro:
a)
sono conformi ai principi e alle norme della PCP, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e
b)
consentono di sfruttare lo stock:
i)
in linea, il più verosimilmente possibile, con l’MSY, nel caso in cui siano disponibili valutazioni analitiche; o
ii)
nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca, nel caso in cui le valutazioni analitiche non siano disponibili o siano incomplete.
3. Entro il 15 marzo 2024 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:
a)
i TAC da esso stabiliti;
b)
i dati da esso raccolti, valutati e utilizzati come base per la determinazione dei TAC;
c)
informazioni particolareggiate riguardanti la conformità al paragrafo 2 dei TAC stabiliti.
Storico versioni
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