Art. 2

Definizioni

In vigore dal 6 feb 2017
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a)   «peschereccio»: qualsiasi imbarcazione ai sensi dell', paragrafo 1, punto 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013; b)   «peschereccio dell'Unione»: un peschereccio ai sensi dell', paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013; c)   «flotta peschereccia dell'Unione»: tutti i pescherecci dell'Unione battenti bandiera di uno Stato membro e immatricolati nell'Unione; d)   «nave per acquacoltura»: un'imbarcazione attrezzata esclusivamente per la raccolta, il trasporto, la manipolazione e/o lo sbarco di prodotti dell'acquacoltura; e)   «evento»: l'entrata o l'uscita di una nave dalla flotta, o la modifica di una delle sue caratteristiche di cui all'allegato I; f)   «trasmissione»: il trasferimento numerico di uno o più eventi tra gli Stati membri e la Commissione; g)   «strato di trasporto»: la rete elettronica per gli scambi dei dati sulla pesca messa a disposizione dalla Commissione a tutti gli Stati membri e all'organismo da essa designato per lo scambio di dati in modo standardizzato; h)   «data di censimento»: la data in cui il primo evento è stato comunicato da uno Stato membro alla Commissione, come stabilito nell'allegato II; i)   «istantanea»: l'elenco degli eventi registrati per le navi nel registro della flotta peschereccia di uno Stato membro in un periodo di tempo definito; j)   «proprietario giuridico»: una persona fisica o giuridica indicata nei documenti di immatricolazione della nave come intestataria del titolo giuridico di proprietà della nave; k)   «operatore»: una persona fisica o giuridica quale definita all', punto 19, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (7); l)   «numero nel registro comune della flotta (CFR)»: il numero unico di identificazione assegnato alla nave nella flotta peschereccia dell'Unione, a prescindere dal numero assegnato nella flotta peschereccia nazionale; m)   «dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile quale definita all', lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001; n)   «registro della flotta peschereccia nazionale»: il registro tenuto da ciascuno Stato membro per i pescherecci battenti la sua bandiera; o)   «registro della flotta peschereccia dell'Unione»: il registro, tenuto dalla Commissione, in cui figurano le informazioni relative a tutti i pescherecci dell'Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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