Art. 2
Definizioni
In vigore dal 6 feb 2017
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «peschereccio»: qualsiasi imbarcazione ai sensi dell', paragrafo 1, punto 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
b) «peschereccio dell'Unione»: un peschereccio ai sensi dell', paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
c) «flotta peschereccia dell'Unione»: tutti i pescherecci dell'Unione battenti bandiera di uno Stato membro e immatricolati nell'Unione;
d) «nave per acquacoltura»: un'imbarcazione attrezzata esclusivamente per la raccolta, il trasporto, la manipolazione e/o lo sbarco di prodotti dell'acquacoltura;
e) «evento»: l'entrata o l'uscita di una nave dalla flotta, o la modifica di una delle sue caratteristiche di cui all'allegato I;
f) «trasmissione»: il trasferimento numerico di uno o più eventi tra gli Stati membri e la Commissione;
g) «strato di trasporto»: la rete elettronica per gli scambi dei dati sulla pesca messa a disposizione dalla Commissione a tutti gli Stati membri e all'organismo da essa designato per lo scambio di dati in modo standardizzato;
h) «data di censimento»: la data in cui il primo evento è stato comunicato da uno Stato membro alla Commissione, come stabilito nell'allegato II;
i) «istantanea»: l'elenco degli eventi registrati per le navi nel registro della flotta peschereccia di uno Stato membro in un periodo di tempo definito;
j) «proprietario giuridico»: una persona fisica o giuridica indicata nei documenti di immatricolazione della nave come intestataria del titolo giuridico di proprietà della nave;
k) «operatore»: una persona fisica o giuridica quale definita all', punto 19, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (7);
l) «numero nel registro comune della flotta (CFR)»: il numero unico di identificazione assegnato alla nave nella flotta peschereccia dell'Unione, a prescindere dal numero assegnato nella flotta peschereccia nazionale;
m) «dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile quale definita all', lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001;
n) «registro della flotta peschereccia nazionale»: il registro tenuto da ciascuno Stato membro per i pescherecci battenti la sua bandiera;
o) «registro della flotta peschereccia dell'Unione»: il registro, tenuto dalla Commissione, in cui figurano le informazioni relative a tutti i pescherecci dell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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