Art. 4

Utilizzo del registro della flotta peschereccia dell'Unione

In vigore dal 6 feb 2017
Utilizzo del registro della flotta peschereccia dell'Unione I dati del registro della flotta peschereccia dell'Unione sono utilizzati per l'applicazione delle norme della politica comune della pesca.
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Utilizzo del registro della flotta peschereccia dell'Unione (Art. 4 Regolamento (UE) 2017/218) — Testo vigente | Portale Normativo