Art. 6
Comunicazione dei dati
In vigore dal 6 feb 2017
Comunicazione dei dati
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni evento riguardante i pescherecci figuranti nel registro della flotta peschereccia nazionale entro la fine del giorno lavorativo in cui l'evento è stato interamente registrato.
2. Se l'evento consiste nella correzione di dati precedenti, alla Commissione sono trasmessi tutti gli eventi riguardanti la nave in questione dalla data di censimento o dalla prima iscrizione nel registro della flotta peschereccia nazionale.
3. I dati relativi all'evento sono comunicati alla Commissione in conformità dell'.
4. La Commissione verifica l'esattezza delle informazioni ricevute e registra gli eventi nel registro della flotta peschereccia dell'Unione se la comunicazione è conforme al disposto dell'. In caso contrario la comunicazione è respinta. In tal caso la Commissione notifica le proprie osservazioni allo Stato membro, che effettua le necessarie modifiche nel registro della flotta peschereccia nazionale entro tre giorni lavorativi dalla data della notifica trasmessa dalla Commissione.
Storico versioni
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