Art. 7

Istantanee

In vigore dal 6 feb 2017
Istantanee 1.   La Commissione può chiedere in qualsiasi momento un'istantanea a qualsiasi Stato membro. 2.   La creazione di un'istantanea deve essere completamente automatizzata. 3.   I dati sono comunicati alla Commissione in conformità dell'. 4.   La Commissione verifica l'esattezza dell'istantanea ricevuta e sostituisce i dati sulle navi riportati nel registro della flotta peschereccia dell'Unione se la comunicazione è conforme al disposto dell'. In caso contrario l'istantanea è respinta. In tal caso la Commissione notifica le proprie osservazioni allo Stato membro, che effettua le necessarie modifiche nel registro della flotta peschereccia nazionale entro cinque giorni lavorativi dalla data della notifica trasmessa dalla Commissione.
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