Art. 8

Numero nel registro comune della flotta

In vigore dal 6 feb 2017
Numero nel registro comune della flotta 1.   Gli Stati membri attribuiscono un numero nel registro comune della flotta (Common Fleet Register — CFR) a ogni peschereccio che entra per la prima volta nella flotta peschereccia dell'Unione. 2.   Il numero CFR non può essere modificato nel periodo in cui il peschereccio fa parte della flotta peschereccia dell'Unione, nemmeno se la nave è trasferita a un altro Stato membro. 3.   Il numero CFR non può essere riattribuito a un'altra nave. A un peschereccio esportato al di fuori dell'Unione e reimportato in uno Stato membro è riattribuito lo stesso numero CFR. 4.   Il numero CFR deve essere indicato in tutte le trasmissioni di dati tra lo Stato membro e la Commissione concernenti il peschereccio.
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