Art. 10

Accesso ai dati relativi alle navi

In vigore dal 6 feb 2017
Accesso ai dati relativi alle navi 1.   Gli Stati membri hanno accesso alle informazioni contenute nel registro della flotta peschereccia dell'Unione. L'accesso può essere concesso tramite un'interfaccia utente di un'applicazione fornita dalla Commissione o da un servizio web. 2.   Il pubblico ha accesso a una versione ridotta del registro della flotta peschereccia dell'Unione, in cui non figurano dati personali.
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