Art. 1
Oggetto
In vigore dal 6 feb 2017
Oggetto
Il presente regolamento:
a)
stabilisce gli obblighi della Commissione con riguardo alla costituzione e alla tenuta del registro della flotta peschereccia dell'Unione;
b)
stabilisce gli obblighi degli Stati membri con riguardo alla raccolta e alla convalida dei dati nel registro della flotta peschereccia nazionale e alla trasmissione di tali dati alla Commissione;
c)
definisce le informazioni minime sulle caratteristiche e attività della nave che devono figurare nel registro della flotta peschereccia nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_impl:2017:218:oj#art-1