Art. 1 · Oggetto

Art. 1

Oggetto

In vigore dal 6 feb 2017
Oggetto Il presente regolamento: a) stabilisce gli obblighi della Commissione con riguardo alla costituzione e alla tenuta del registro della flotta peschereccia dell'Unione; b) stabilisce gli obblighi degli Stati membri con riguardo alla raccolta e alla convalida dei dati nel registro della flotta peschereccia nazionale e alla trasmissione di tali dati alla Commissione; c) definisce le informazioni minime sulle caratteristiche e attività della nave che devono figurare nel registro della flotta peschereccia nazionale.
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