Art. 3
Definizioni
In vigore dal 20 gen 2014
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "nave dell'Unione": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
b) "nave di un paese terzo": un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e immatricolato in tale paese;
c) "acque dell'Unione": le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori d'oltremare e ai territori elencati nell'allegato II del trattato;
d) "acque internazionali": le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
e) "totale ammissibile di catture (TAC)": la quantità di ciascuno stock ittico che può essere prelevata e sbarcata ogni anno;
f) "contingente": la quota del TAC assegnata all'Unione o a uno Stato membro;
g) "valutazioni analitiche": una valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presenta una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;
h) "apertura di maglia": l'apertura di maglia delle reti da pesca determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione (20);
i) "registro della flotta peschereccia dell'Unione": il registro istituito dalla Commissione a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
j) "giornale di pesca": il giornale di pesca di cui all' del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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