Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 20 gen 2014
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a)   "nave dell'Unione": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione; b)   "nave di un paese terzo": un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e immatricolato in tale paese; c)   "acque dell'Unione": le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori d'oltremare e ai territori elencati nell'allegato II del trattato; d)   "acque internazionali": le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato; e)   "totale ammissibile di catture (TAC)": la quantità di ciascuno stock ittico che può essere prelevata e sbarcata ogni anno; f)   "contingente": la quota del TAC assegnata all'Unione o a uno Stato membro; g)   "valutazioni analitiche": una valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presenta una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future; h)   "apertura di maglia": l'apertura di maglia delle reti da pesca determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione (20); i)   "registro della flotta peschereccia dell'Unione": il registro istituito dalla Commissione a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013; j)   "giornale di pesca": il giornale di pesca di cui all' del regolamento (CE) n. 1224/2009.
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