Art. 3

Definizioni

In vigore dal 1 dic 2025
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti: 1) «sottodivisione»: una sottodivisione del Mar Baltico del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) quale definita nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (8); 2) «totale ammissibile di catture» (TAC): a) nelle attività di pesca oggetto dell'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all', paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock; b) in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock; 3) «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo; 4) «pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi; 5) «valutazione analitica»: la valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock e su approssimazioni, la cui qualità, secondo un esame scientifico, è sufficiente per poter formulare un parere scientifico; 6) «TAC analitico»: un TAC per il quale è disponibile una valutazione analitica; 7) «TAC precauzionale»: un TAC per il quale non è disponibile una valutazione analitica bensì una valutazione basata sull'approccio precauzionale oppure per il quale non è disponibile alcuna valutazione.
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