Art. 5
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca
In vigore dal 1 dic 2025
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca
1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
a)
gli scambi realizzati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
b)
le detrazioni e le riassegnazioni effettuate ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
c)
gli sbarchi supplementari autorizzati ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 847/96 e dell', paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
d)
i quantitativi detratti ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 847/96 e riportati a norma dell', paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
e)
le detrazioni effettuate ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico ai fini della gestione interannuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96 figurano nell'allegato del presente regolamento.
3. Salvo se diversamente specificato nell'allegato del presente regolamento, l' del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l', paragrafi 2 e 3, e l' di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.
4. Gli del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale ai sensi dell', paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Storico versioni
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