Art. 6
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
In vigore dal 1 dic 2025
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
Gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all', paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 che possono beneficiare della deroga all'obbligo di imputare le catture al contingente pertinente sono indicati nelle tabelle dei TAC pertinenti nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
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