Art. 7

Chiusure ai fini della protezione del merluzzo bianco in fase riproduttiva

In vigore dal 1 dic 2025
Chiusure ai fini della protezione del merluzzo bianco in fase riproduttiva 1.   Dal 1o maggio al 31 agosto è vietata la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo nelle sottodivisioni 25 e 26. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai casi seguenti: a) operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (9); b) pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari fissi, palangari, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o attrezzi fissi analoghi nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti; c) lasciando impregiudicati i periodi di chiusura di cui all', paragrafo 1, lettera a), e all', paragrafo 1, pescherecci dell'Unione che pescano nella sottodivisione 25 per gli stock pelagici destinati al consumo umano diretto, utilizzando attrezzi aventi maglie di dimensione pari o inferiore a 45 mm, nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 50 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti, e i cui sbarchi sono sottoposti a cernita. 3.   È vietata la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo dal 15 gennaio al 31 marzo nelle sottodivisioni 22 e 23 e dal 15 maggio al 15 agosto nella sottodivisione 24. 4.   Il divieto di cui al paragrafo 3 non si applica ai casi seguenti: a) operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241; b) pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari fissi, palangari, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o attrezzi fissi analoghi nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti; c) pescherecci dell'Unione che pescano nella sottodivisione 24 per gli stock pelagici destinati al consumo umano diretto, utilizzando attrezzi aventi maglie di dimensione pari o inferiore a 45 mm, nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 40 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti, e i cui sbarchi sono sottoposti a cernita; d) pescherecci dell'Unione che pescano molluschi bivalvi con draghe nella sottodivisione 22, nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti. 5.   I comandanti dei pescherecci dell'Unione di cui al paragrafo 2, lettera b) o c), e al paragrafo 4, lettera b), c) o d), provvedono affinché la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità competenti dello Stato membro pertinente.
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