Art. 8
Chiusure ai fini della protezione dell'aringa in fase riproduttiva nelle sottodivisioni 25, 26, 27, 28.2, 29, 30, 31 e 32
In vigore dal 1 dic 2025
Chiusure ai fini della protezione dell'aringa in fase riproduttiva nelle sottodivisioni 25, 26, 27, 28.2, 29, 30, 31 e 32
1. È vietata la pesca di specie pelagiche con reti da traino pelagiche nelle zone costiere fino a quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base, se la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dall'autorità nazionale competente nei periodi e riguardo alle sottodivisioni seguenti:
a)
dal 16 marzo al 15 giugno nelle sottodivisioni 25 e 26;
b)
dal 1o aprile al 30 giugno nelle sottodivisioni 27 e 28.2;
c)
dal 1o maggio al 31 luglio nelle sottodivisioni da 29 a 32.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.
Storico versioni
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