Art. 2

Definizioni

In vigore dal 26 gen 2026
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti: a) «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di uno Stato; b) «pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi; c) «totale ammissibile di catture» (TAC): i) nelle attività di pesca soggette all’esenzione dall’obbligo di sbarco di cui all’, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock; ii) in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato nell’arco di un anno per ciascuno stock; d) «contingente»: la quota del TAC assegnata all’Unione o a uno Stato membro; e) «contingente autonomo dell’Unione»: un limite di cattura assegnato in maniera autonoma ai pescherecci dell’Unione in assenza di un TAC concordato; f) «contingente analitico»: un contingente autonomo dell’Unione per il quale si dispone di una valutazione analitica; g) «valutazione analitica»: una valutazione quantitativa dell’evoluzione di un determinato stock basata su dati relativi alla biologia e allo sfruttamento di tale stock e la cui qualità, sulla base di un esame scientifico, sia ritenuta sufficiente per la formulazione di un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future; h) «dispositivo di concentrazione del pesce» (fish aggregating device – FAD): qualsiasi attrezzo ancorato galleggiante sulla superficie del mare destinato ad attirare pesci.
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