Art. 3
Zone di pesca
In vigore dal 26 gen 2026
Zone di pesca
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti delle zone di pesca:
a)
«sottozone geografiche della CGPM» (GSA della CGPM): le zone indicate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);
b)
«Mar Mediterraneo»: le acque situate nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM specificate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;
c)
«Mar Mediterraneo occidentale»: le acque situate nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della CGPM indicate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;
d)
«Mare Adriatico»: le acque situate nelle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM indicate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;
e)
«Canale di Sicilia»: le acque situate nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM indicate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;
f)
«Mar Ionio»: le acque situate nelle sottozone geografiche 19, 20 e 21 della CGPM indicate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;
g)
«Mare di Levante»: le acque situate nelle sottozone geografiche 24, 25, 26 e 27 della CGPM indicate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;
h)
«Mare di Alborán»: le acque situate nelle sottozone geografiche 1, 2 e 3 della CGPM indicate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;
i)
«Mar Nero»: le acque situate nella sottozona geografica 29 della CGPM indicata nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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