Art. 3

Zone di pesca

In vigore dal 26 gen 2026
Zone di pesca Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti delle zone di pesca: a) «sottozone geografiche della CGPM» (GSA della CGPM): le zone indicate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); b) «Mar Mediterraneo»: le acque situate nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM specificate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124; c) «Mar Mediterraneo occidentale»: le acque situate nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della CGPM indicate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124; d) «Mare Adriatico»: le acque situate nelle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM indicate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124; e) «Canale di Sicilia»: le acque situate nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM indicate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124; f) «Mar Ionio»: le acque situate nelle sottozone geografiche 19, 20 e 21 della CGPM indicate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124; g) «Mare di Levante»: le acque situate nelle sottozone geografiche 24, 25, 26 e 27 della CGPM indicate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124; h) «Mare di Alborán»: le acque situate nelle sottozone geografiche 1, 2 e 3 della CGPM indicate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124; i) «Mar Nero»: le acque situate nella sottozona geografica 29 della CGPM indicata nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2026:266:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo