Art. 2
Definizioni
In vigore dal 28 gen 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
a)
«totale ammissibile di catture» (TAC):
i)
nelle attività di pesca soggette all’esenzione dall’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno a partire da ciascuno stock;
ii)
in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock;
b)
«contingente»: la quota del TAC assegnata all’Unione o a uno Stato membro;
c)
«acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
d)
«valutazione analitica»: valutazioni quantitative dell’evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;
e)
«zone Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM)»: le zone geografiche specificate nell’allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);
f)
«zone Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale (Copace)»: le zone geografiche specificate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);
g)
«squali di acque profonde»: le specie elencate nell’allegato, parte 1, punto 2, del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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