Art. 2

Definizioni

In vigore dal 28 gen 2021
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti: a) «totale ammissibile di catture» (TAC): i) nelle attività di pesca soggette all’esenzione dall’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno a partire da ciascuno stock; ii) in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock; b) «contingente»: la quota del TAC assegnata all’Unione o a uno Stato membro; c) «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato; d) «valutazione analitica»: valutazioni quantitative dell’evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future; e) «zone Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM)»: le zone geografiche specificate nell’allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6); f) «zone Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale (Copace)»: le zone geografiche specificate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); g) «squali di acque profonde»: le specie elencate nell’allegato, parte 1, punto 2, del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:91:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo