Art. 3

TAC e loro ripartizione

In vigore dal 28 gen 2021
TAC e loro ripartizione 1.   I TAC per le specie di acque profonde catturate da pescherecci dell’Unione nelle acque dell’Unione e in determinate acque non dell’Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate, sono fissati nell’allegato. 2.   I pescherecci dell’Unione possono essere autorizzati a pescare - nei limiti dei TAC fissati nell’allegato del presente regolamento - nelle acque soggette alla giurisdizione del Regno Unito in materia di pesca alle condizioni stabilite nel regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e nelle relative disposizioni di attuazione.
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