Questo termine è definito da 14 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
transito come definito all’articolo 3, punto 44), del regolamento (UE) 2017/625.
Fonte: reg-2023-02-27-905 — art. 2 →la spedizione attraverso uno o più paesi diversi da quello di spedizione o di destinazione
Fonte: reg-2024-04-11-1157 — art. 3 →la spedizione di rifiuti che si effettua o è prevista attraverso uno o più paesi diversi da quello di spedizione o di destinazione
Fonte: reg-2006-06-14-1013 — art. 2 →il movimento di animali: i) da o attraverso una zona soggetta a restrizioni
Fonte: reg-2007-10-26-1266 — art. 2 →trasporto attraverso un paese che si trovi tra il luogo di carico o di imbarco e il luogo di scarico o di sbarco, siti entrambi oltre i confini di detto paese
Fonte: reg-2015-07-07-1100 — art. 2 →trasporto ferroviario attraverso il paese dichiarante tra due luoghi (un punto di carico/imbarco e un punto di scarico/sbarco) ubicati all'esterno del paese dichiarante. Non sono considerati come transito le operazioni riguardanti il carico/imbarco o lo scarico/sbarco di merci/passeggeri al confine del paese dichiarante e il passaggio a un altro mezzo di trasporto
Fonte: reg-2018-04-18-643 — art. 3 →il trasporto nel territorio doganale dell'Unione di merci non unionali che attraversano il territorio doganale dell'Unione con una destinazione esterna a tale territorio.
Fonte: reg-2019-01-16-125 — art. 2 →transito quale definito all’articolo 3, punto 44), del regolamento (UE) 2017/625
Fonte: reg-2022-09-06-2292 — art. 2 →i regimi di transito ai sensi del titolo VII, capo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013
Fonte: reg-2024-12-19-41 — art. 2 →il passaggio delle unità nautiche all'interno dell'area marina protetta
Fonte: d-2024-01-10-154 — art. 2 →l'attraversamento del territorio dell'Unione che non prevede il carico o lo scarico di merci nè la salita e la discesa di passeggeri nel territorio dell'Unione
Fonte: dlgs-2015-07-15-112 — art. 3 →lo spostamento da un paese terzo verso un altro paese terzo che comporta il passaggio, in regime di sorveglianza doganale, attraverso uno dei territori elencati nell’allegato I, oppure da uno dei territori elencati nell’allegato I ad un altro territorio figurante nello stesso allegato dopo aver attraversato il territorio di un paese terzo, a eccezione di quanto previsto dalle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), nel qual caso indica una delle seguenti opzioni: a) spostamento da un paese terzo verso un altro paese terzo, secondo la definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 3
Fonte: reg-2017-03-15-625 — art. 3 →il trasferimento di una partita di equidi attraverso il territorio dell'Unione su strada, su rotaia o per via navigabile da un paese terzo a un altro o da una parte del territorio di un paese terzo a un'altra parte del territorio dello stesso paese terzo
Fonte: reg-2018-04-12-659 — art. 2 →il transito, quale descritto nel titolo IV, capo 5 (Dogane e facilitazione degli scambi), del presente accordo, di prodotti energetici attraverso un'infrastruttura fissa o un oleodotto
Fonte: l-2015-09-29-169 — art. a-268 →