Art. 2
Definizioni
In vigore dal 12 apr 2018
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«regionalizzazione»:
il riconoscimento ufficiale di una parte del territorio di un paese terzo con una delimitazione geografica precisa, in cui è presente una sottopopolazione di equidi caratterizzata da uno stato sanitario distinto in relazione a una o più malattie specifiche e oggetto di sorveglianza, controllo delle malattie e biosicurezza adeguati;
b)
«documento di identificazione»:
qualsiasi documento utilizzabile per dimostrare l'identità di un equino che include almeno le informazioni seguenti:
i)
una descrizione testuale dell'animale e una descrizione grafica completa dei suoi marchi;
ii)
un riferimento a marchi, caratteristiche o identificatori specifici che stabiliscono un collegamento inequivocabile tra l'animale e il documento;
iii)
le informazioni di cui all'allegato I, sezione I, parte A, punti 1, 2, 3 e da 6 a 10, e parte B, punti da 12 a 18, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione (34);
c)
«cavallo registrato»:
qualsiasi animale della specie Equus caballus registrato in conformità della definizione di cui alla direttiva 90/427/CEE del Consiglio (35), identificato per mezzo di un documento di identificazione rilasciato:
i)
dall'autorità di allevamento o da qualsiasi altra autorità competente del paese di origine dell'animale che gestisce il libro genealogico o il registro della razza dell'animale; o
ii)
da un'associazione o organismo internazionale che gestisce cavalli per competizioni o corse;
d)
«ingresso»:
l'azione di trasferire gli equidi o il loro sperma, i loro ovuli o embrioni in uno dei territori elencati nell'allegato I della direttiva 97/78/CE del Consiglio (36);
e)
«tipo di ammissione»:
l'ammissione temporanea, la reintroduzione dopo un'esportazione temporanea, l'importazione e il transito;
f)
«ammissione temporanea»:
lo stato di un cavallo registrato proveniente da un paese terzo e introdotto nel territorio dell'Unione per un periodo inferiore a 90 giorni;
g)
«esportazione temporanea»:
lo spostamento di un cavallo registrato al di fuori dell'Unione per un periodo inferiore a 90 giorni;
h)
«reintroduzione»:
il trasferimento di un cavallo registrato da un paese terzo nell'Unione dopo un'esportazione temporanea dall'Unione;
i)
«importazioni»:
il trasferimento di una partita di equidi o di loro sperma, ovuli o embrioni nell'Unione per un periodo indeterminato;
j)
«transito»:
il trasferimento di una partita di equidi attraverso il territorio dell'Unione su strada, su rotaia o per via navigabile da un paese terzo a un altro o da una parte del territorio di un paese terzo a un'altra parte del territorio dello stesso paese terzo;
k)
«posto d'ispezione frontaliero»:
qualsiasi posto d'ispezione quale definito all', paragrafo 2, lettera f), della direttiva 91/496/CEE e all', paragrafo 2, lettera g), della direttiva 97/78/CE e approvato per il prodotto interessato conformemente alla decisione 2009/821/CE;
l)
«categoria di equidi»:
rispettivamente gli equidi registrati, gli equidi da macello e gli equidi da allevamento e da reddito quali definiti all' della direttiva 2009/156/CE e i cavalli registrati;
m)
«ovuli»:
le fasi aploidi dell'ootidogenesi comprendenti gli oociti secondari e gli ovuli;
n)
«operatore»:
ogni persona fisica o giuridica soggetta a una o più delle disposizioni di cui al presente regolamento responsabile di equidi o del loro materiale germinale;
o)
«isolamento»:
la separazione per un determinato periodo degli equidi dagli altri animali per prevenire la trasmissione per contatto diretto o indiretto di determinati agenti patogeni, mentre gli equidi sono sottoposti a osservazione e, se del caso, esami e cure sotto il controllo dell'autorità veterinaria;
p)
«quarantena»:
l'isolamento degli equidi nei locali gestiti conformemente a specifiche norme di biosicurezza, sotto il controllo dell'autorità veterinaria;
q)
«quarantena protetta da vettori»:
la quarantena degli equidi che:
i)
è effettuata in appositi locali
—
protetti dall'intrusione di vettori pertinenti;
—
inseriti in un sistema di sorveglianza dei vettori all'interno dei locali e di misure volte a limitare la presenza dei vettori pertinenti nei pressi dei locali;
ii)
può includere l'esercizio degli animali sottoposti a quarantena sotto controllo ufficiale durante il periodo del giorno in cui è minore la presenza di vettori se è prevista l'applicazione di insetticidi e repellenti contro gli insetti e, ove possibile, la copertura del corpo;
r)
«quarantena a prova di vettore»:
la quarantena degli equidi in edifici sigillati:
—
dotati di ventilazione in pressione positiva e prese d'aria munite di filtro;
—
accessibili unicamente attraverso un sistema di ingresso e uscita a doppia porta (37);
—
in cui viene impiegato un sistema di sorveglianza dei vettori;
—
in cui vengono attuate procedure operative standard, comprensive di descrizione dei sistemi di riserva e di allarme, per la gestione della quarantena e del trasporto degli equidi al luogo di carico;
s)
«TRACES»:
il sistema informatico veterinario integrato previsto nelle decisioni 2003/24/CE e 2004/292/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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