Art. 2

Definizioni

In vigore dal 12 apr 2018
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «regionalizzazione»: il riconoscimento ufficiale di una parte del territorio di un paese terzo con una delimitazione geografica precisa, in cui è presente una sottopopolazione di equidi caratterizzata da uno stato sanitario distinto in relazione a una o più malattie specifiche e oggetto di sorveglianza, controllo delle malattie e biosicurezza adeguati; b) «documento di identificazione»: qualsiasi documento utilizzabile per dimostrare l'identità di un equino che include almeno le informazioni seguenti: i) una descrizione testuale dell'animale e una descrizione grafica completa dei suoi marchi; ii) un riferimento a marchi, caratteristiche o identificatori specifici che stabiliscono un collegamento inequivocabile tra l'animale e il documento; iii) le informazioni di cui all'allegato I, sezione I, parte A, punti 1, 2, 3 e da 6 a 10, e parte B, punti da 12 a 18, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione (34); c) «cavallo registrato»: qualsiasi animale della specie Equus caballus registrato in conformità della definizione di cui alla direttiva 90/427/CEE del Consiglio (35), identificato per mezzo di un documento di identificazione rilasciato: i) dall'autorità di allevamento o da qualsiasi altra autorità competente del paese di origine dell'animale che gestisce il libro genealogico o il registro della razza dell'animale; o ii) da un'associazione o organismo internazionale che gestisce cavalli per competizioni o corse; d) «ingresso»: l'azione di trasferire gli equidi o il loro sperma, i loro ovuli o embrioni in uno dei territori elencati nell'allegato I della direttiva 97/78/CE del Consiglio (36); e) «tipo di ammissione»: l'ammissione temporanea, la reintroduzione dopo un'esportazione temporanea, l'importazione e il transito; f) «ammissione temporanea»: lo stato di un cavallo registrato proveniente da un paese terzo e introdotto nel territorio dell'Unione per un periodo inferiore a 90 giorni; g) «esportazione temporanea»: lo spostamento di un cavallo registrato al di fuori dell'Unione per un periodo inferiore a 90 giorni; h) «reintroduzione»: il trasferimento di un cavallo registrato da un paese terzo nell'Unione dopo un'esportazione temporanea dall'Unione; i) «importazioni»: il trasferimento di una partita di equidi o di loro sperma, ovuli o embrioni nell'Unione per un periodo indeterminato; j) «transito»: il trasferimento di una partita di equidi attraverso il territorio dell'Unione su strada, su rotaia o per via navigabile da un paese terzo a un altro o da una parte del territorio di un paese terzo a un'altra parte del territorio dello stesso paese terzo; k) «posto d'ispezione frontaliero»: qualsiasi posto d'ispezione quale definito all', paragrafo 2, lettera f), della direttiva 91/496/CEE e all', paragrafo 2, lettera g), della direttiva 97/78/CE e approvato per il prodotto interessato conformemente alla decisione 2009/821/CE; l) «categoria di equidi»: rispettivamente gli equidi registrati, gli equidi da macello e gli equidi da allevamento e da reddito quali definiti all' della direttiva 2009/156/CE e i cavalli registrati; m) «ovuli»: le fasi aploidi dell'ootidogenesi comprendenti gli oociti secondari e gli ovuli; n) «operatore»: ogni persona fisica o giuridica soggetta a una o più delle disposizioni di cui al presente regolamento responsabile di equidi o del loro materiale germinale; o) «isolamento»: la separazione per un determinato periodo degli equidi dagli altri animali per prevenire la trasmissione per contatto diretto o indiretto di determinati agenti patogeni, mentre gli equidi sono sottoposti a osservazione e, se del caso, esami e cure sotto il controllo dell'autorità veterinaria; p) «quarantena»: l'isolamento degli equidi nei locali gestiti conformemente a specifiche norme di biosicurezza, sotto il controllo dell'autorità veterinaria; q) «quarantena protetta da vettori»: la quarantena degli equidi che: i) è effettuata in appositi locali — protetti dall'intrusione di vettori pertinenti; — inseriti in un sistema di sorveglianza dei vettori all'interno dei locali e di misure volte a limitare la presenza dei vettori pertinenti nei pressi dei locali; ii) può includere l'esercizio degli animali sottoposti a quarantena sotto controllo ufficiale durante il periodo del giorno in cui è minore la presenza di vettori se è prevista l'applicazione di insetticidi e repellenti contro gli insetti e, ove possibile, la copertura del corpo; r) «quarantena a prova di vettore»: la quarantena degli equidi in edifici sigillati: — dotati di ventilazione in pressione positiva e prese d'aria munite di filtro; — accessibili unicamente attraverso un sistema di ingresso e uscita a doppia porta (37); — in cui viene impiegato un sistema di sorveglianza dei vettori; — in cui vengono attuate procedure operative standard, comprensive di descrizione dei sistemi di riserva e di allarme, per la gestione della quarantena e del trasporto degli equidi al luogo di carico; s) «TRACES»: il sistema informatico veterinario integrato previsto nelle decisioni 2003/24/CE e 2004/292/CE.
Storico versioni

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