Art. 2

Definizioni

In vigore dal 26 ott 2007
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ della direttiva 2000/75/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: a) «caso di febbre catarrale» indica un animale che corrisponde a una delle seguenti condizioni: i) presenta segni clinici che possono indicare la presenza della febbre catarrale; ii) è un animale di riferimento che è risultato negativo a un test sierologico precedente e ha subito una sieroconversione da negativo a positivo per quanto riguarda gli anticorpi di almeno un sierotipo della febbre catarrale in seguito a tale test; iii) è un animale in cui il virus della febbre catarrale è stato isolato e identificato come tale; iv) è un animale risultato positivo ai test sierologici per la rilevazione della febbre catarrale o in cui è stato individuato l’antigene virale o l’acido ribonucleico (RNA) virale specifico di uno o più sierotipi della febbre catarrale. Inoltre, una serie di dati epidemiologici deve indicare che i segni clinici o i risultati degli esami di laboratorio che suggeriscono la presenza di un’infezione da febbre catarrale sono conseguenza della circolazione del virus nell’azienda in cui è tenuto l’animale, e non il risultato dell’introduzione di animali vaccinati o sieropositivi dalle zone soggette a restrizioni; b) «focolaio di febbre catarrale» indica un focolaio di tale malattia secondo la definizione di cui all’, lettera c), della direttiva 82/894/CEE; c) «focolaio primario di febbre catarrale» indica un focolaio secondo la definizione di cui all’, lettera d), della direttiva 82/894/CEE, tenuto conto del fatto che, ai fini dell’applicazione del primo trattino dell’, paragrafo 1, di tale direttiva, un caso di febbre catarrale è un focolaio primario nei seguenti casi: i) se non è epidemiologicamente collegato a un focolaio precedente; oppure ii) se implica la delimitazione di una zona soggetta a restrizioni o un cambiamento di una zona soggetta a restrizioni già esistente come da ; d) «zona soggetta a restrizioni» indica una zona che comprende sia la zona di protezione che la zona di sorveglianza stabilite in conformità dell’, paragrafo 1, della direttiva 2000/75/CE; e) «zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale» indica un’area geografica epidemiologicamente rilevante di uno Stato membro per la quale, durante una parte dell’anno, la vigilanza non rileva alcun segno di trasmissione del virus della febbre catarrale o di Culicoides adulti che potrebbero essere vettori competenti della malattia; f) «transito» indica il movimento di animali: i) da o attraverso una zona soggetta a restrizioni; ii) da una zona soggetta a restrizioni attraverso una zona non soggetta a restrizioni e poi di nuovo verso la stessa zona soggetta a restrizioni; oppure iii) da una zona soggetta a restrizioni attraverso una zona non soggetta a restrizioni e poi verso un’altra zona soggetta a restrizioni.
Storico versioni

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