Art. 2

Definizioni

In vigore dal 16 gen 2019
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a)   «tortura»: qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, per fini quali l'ottenimento da essa o da una terza persona di informazioni o confessioni, la punizione per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, intimorire o far pressione su di essa o su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da ogni altra persona che eserciti pubbliche funzioni, su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non include tuttavia il dolore o le sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legali, inerenti a tali sanzioni o a esse connessi. In nessuna circostanza la pena di morte è ritenuta una sanzione legale; b)   «altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti»: qualsiasi atto mediante il quale sono inflitti ad una persona dolore o sofferenze, fisiche o mentali, che raggiungano un livello minimo di gravità, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da ogni altra persona che eserciti pubbliche funzioni, su sua istigazione o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non include tuttavia il dolore o le sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legali, inerenti a tali sanzioni o a esse connessi. In nessuna circostanza la pena di morte è ritenuta una sanzione legale; c)   «autorità incaricata dell'applicazione della legge»: qualsiasi autorità incaricata della prevenzione, dell'individuazione, delle indagini, della lotta e della repressione in ambito penale, tra cui, ma non esclusivamente, la polizia, i pubblici ministeri, le autorità giudiziarie, le autorità penitenziarie pubbliche o private nonché, se del caso, le forze di sicurezza dello Stato e le autorità militari; d)   «esportazione»: l'uscita di merci dal territorio doganale dell'Unione, tra cui l'uscita di merci oggetto di una dichiarazione in dogana e l'uscita di merci dopo il loro deposito in una zona franca ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13); e)   «importazione»: l'ingresso di merci nel territorio doganale dell'Unione, compresi la custodia temporanea, la collocazione in zona franca, il vincolo ad un regime speciale e l'immissione in libera pratica ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013; f)   «assistenza tecnica»: qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, sviluppo, fabbricazione, prova, manutenzione, assemblaggio o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere tra l'altro le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione di conoscenze operative o di competenze o servizi di consulenza. L'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza e l'assistenza prestata con mezzi elettronici; g)   «museo»: un'istituzione permanente senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico e che ricerca, acquisisce, conserva, comunica e espone a fini di studio, educazione e diletto le testimonianze materiali dell'umanità e del suo ambiente; h)   «autorità competente»: un'autorità di uno degli Stati membri, che figura nell'elenco dell'allegato I, abilitata, a norma dell', ad assumere decisioni sulle richieste di autorizzazioni o a vietare a un esportatore di ricorrere all'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione; i)   «richiedente»: 1) l'esportatore, per le esportazioni di cui agli o 16; 2) la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che trasporta le merci nel territorio doganale dell'Unione, per il transito di cui all'; 3) il fornitore di assistenza tecnica, per le forniture di assistenza tecnica di cui all'; 4) il museo che esporrà la merce, per le importazioni e le forniture di assistenza tecnica di cui all'; 5) il fornitore di assistenza tecnica o l'intermediario, per le forniture di assistenza tecnica di cui all' o i servizi di intermediazione di cui all'; j)   «territorio doganale dell'Unione»: il territorio quale stabilito all' del regolamento (UE) n. 952/2013; k)   «servizi di intermediazione»: 1) la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura delle merci interessate da un paese terzo verso qualunque altro paese terzo, oppure 2) la vendita o l'acquisto delle merci interessate ubicate in un paese terzo per il loro trasferimento verso un altro paese terzo. Ai fini del presente regolamento, la sola fornitura di servizi ausiliari è esclusa dalla presente definizione. Per servizi ausiliari si intendono il trasporto, i servizi finanziari, l'assicurazione o riassicurazione, o la pubblicità generica o promozione; l)   «intermediario»: qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo, incluso un consorzio, residente o stabilito in uno Stato membro che fornisca i servizi definiti alla lettera k) dall'interno dell'Unione; qualunque persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro, indipendentemente dalla residenza, che fornisca tali servizi dall'interno dell'Unione; qualunque persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro, ovunque abbia sede, che fornisca tali servizi dall'interno dell'Unione; m)   «fornitore di assistenza tecnica»: qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo, incluso un consorzio, residente o stabilito in uno Stato membro che fornisca assistenza tecnica come definita alla lettera f) dall'interno dell'Unione; qualunque persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro, indipendentemente dalla residenza, che fornisca tale assistenza dall'interno dell'Unione; qualunque persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro, ovunque abbia sede, che fornisca tale assistenza dall'interno dell'Unione; n)   «esportatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, incluso un consorzio per conto del quale è resa una dichiarazione di esportazione, vale a dire la persona, l'entità o l'organismo che sia titolare di un contratto concluso con il destinatario nel paese terzo interessato e abbia la facoltà di decidere l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione. Qualora non sia stato concluso un siffatto contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, l'esportatore è la persona, l'entità o l'organismo che ha la facoltà di decidere l'invio delle merci al di fuori del territorio doganale dell'Unione. Qualora ai sensi di tale contratto risulti essere titolare del diritto di disporre delle merci una persona, un'entità o un organismo non residente o stabilito nell'Unione, la qualità di esportatore è assunta dal contraente residente o stabilito nell'Unione; o)   «autorizzazione generale di esportazione dell'Unione»: autorizzazione per le esportazioni di cui alla lettera d) verso determinati paesi, concessa a tutti gli esportatori che ne rispettano le condizioni e i requisiti d'uso elencati all'allegato V; p)   «autorizzazione specifica»: un'autorizzazione rilasciata a: 1) uno specifico esportatore per le esportazioni quali definite alla lettera d) verso un utente finale o un destinatario di un paese terzo e riguardante una o più merci; 2) uno specifico intermediario per la fornitura di servizi di intermediazione quali definiti alla lettera k) verso un utente finale o un destinatario di un paese terzo e riguardante una o più merci; o 3) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che trasporta le merci nel territorio doganale dell'Unione per il transito quale definito alla lettera s); q)   «autorizzazione generale»: autorizzazione rilasciata a uno specifico esportatore o intermediario per un tipo di merci elencate all'allegato III o all'allegato IV, che può essere valida per: 1) le esportazioni quali definite alla lettera d) verso uno o più utenti finali specifici in uno o più paesi terzi specifici; 2) le esportazioni quali definite alla lettera d) verso uno o più distributori specifici in uno o più paesi terzi specifici nel caso in cui l'esportatore sia un produttore di merci di cui all'allegato III, punto 3.2 o 3.3, o all'allegato IV, sezione 1; 3) la fornitura di servizi di intermediazione relativi al trasferimento di merci ubicate in un paese terzo verso uno o più utenti finali specifici in uno o più paesi terzi specifici; 4) la fornitura di servizi di intermediazione relativi al trasferimento di merci ubicate in un paese terzo verso uno o più distributori specifici in uno o più paesi terzi specifici nel caso in cui l'intermediario sia un produttore di merci di cui all'allegato III, punto 3.2 o 3.3, o all'allegato IV, sezione 1; r)   «distributore»: un operatore economico che svolge attività all'ingrosso riguardanti le merci elencate all'allegato III, punto 3.2 o 3.3, ovvero all'allegato IV, sezione 1, quali l'acquisto presso i produttori oppure lo stoccaggio, la fornitura o l'esportazione di tali merci; le attività all'ingrosso di tali merci non comprendono l'acquisto di tali merci da parte di un ospedale, un farmacista o un professionista del settore medico esclusivamente finalizzato alla distribuzione al pubblico; s)   «transito»: il trasporto nel territorio doganale dell'Unione di merci non unionali che attraversano il territorio doganale dell'Unione con una destinazione esterna a tale territorio.
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