Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
qualsiasi autorità di un paese terzo incaricata della prevenzione, dell'individuazione, delle indagini, della lotta e della repressione in campo penale, compresi, ma non limitatamente ad essi, la polizia, i pubblici ministeri, le autorità giudiziarie, le autorità penitenziarie pubbliche e private nonché, se del caso, le forze di sicurezza dello Stato e le autorità militari
Fonte: reg-2005-06-27-1236 — art. 2 →qualsiasi autorità incaricata della prevenzione, dell'individuazione, delle indagini, della lotta e della repressione in ambito penale, tra cui, ma non esclusivamente, la polizia, i pubblici ministeri, le autorità giudiziarie, le autorità penitenziarie pubbliche o private nonché, se del caso, le forze di sicurezza dello Stato e le autorità militari
Fonte: reg-2019-01-16-125 — art. 2 →