Art. 2

Definizioni

In vigore dal 27 giu 2005
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «tortura»: qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non include tuttavia il dolore o le sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legali, inerenti a tali sanzioni o ad esse connessi; b) «altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti»: qualsiasi atto mediante il quale sono inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non include tuttavia il dolore o le sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legali, inerenti a tali sanzioni o ad esse connessi; c) «autorità incaricata dell'applicazione della legge»: qualsiasi autorità di un paese terzo incaricata della prevenzione, dell'individuazione, delle indagini, della lotta e della repressione in campo penale, compresi, ma non limitatamente ad essi, la polizia, i pubblici ministeri, le autorità giudiziarie, le autorità penitenziarie pubbliche e private nonché, se del caso, le forze di sicurezza dello Stato e le autorità militari; d) «esportazione»: qualunque uscita di merci dal territorio doganale della Comunità, tra cui l'uscita di merci oggetto di una dichiarazione in dogana e l'uscita di merci dopo il loro deposito in una zona franca sottoposta a controlli di tipo I o in un deposito franco, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92; e) «importazione»: l'ingresso di merci nel territorio doganale della Comunità, compresi la custodia temporanea, la collocazione in zona franca o deposito franco, il vincolo ad un regime sospensivo e l'immissione in libera pratica, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92; f) «assistenza tecnica»: qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, sviluppo, fabbricazione, prova, manutenzione, assemblaggio o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere tra l'altro le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione di conoscenze operative o di competenze o servizi di consulenza. L'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza e l'assistenza prestata con mezzi elettronici; g) «museo»: un'istituzione permanente senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico e che ricerca, acquisisce, conserva, comunica e espone a fini di studio, educazione e diletto le testimonianze materiali dell’umanità e del suo ambiente; h) «autorità competente»: un’autorità di uno degli Stati membri, che figura nell’elenco dell’allegato I, abilitata a prendere decisioni sulle richieste di autorizzazioni a norma dell’, paragrafo 1; i) «richiedente»: 1) per le esportazioni di cui agli o 5, qualsiasi persona fisica o giuridica titolare di un contratto con un destinatario di un paese in cui le merci saranno esportate e autorizzata a decidere l’invio della merce oggetto del presente regolamento al di fuori del territorio doganale della Comunità al momento in cui è accettata la dichiarazione in dogana; qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto è determinante la facoltà di decidere l'invio del bene al di fuori del territorio doganale della Comunità; 2) il contraente stabilito nella Comunità, se per tali esportazioni, ai sensi del contratto in base al quale è effettuata l'esportazione, il titolare del diritto di disporre della merce risulti essere una persona non stabilita nella Comunità; 3) per le forniture di assistenza tecnica di cui all', la persona fisica o giuridica che fornirà il servizio; 4) per le importazioni e le forniture di assistenza tecnica di cui all’, il museo che esporrà la merce.
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Definizioni (Art. 2 Regolamento (UE) 2005/1236) — Testo vigente | Portale Normativo