Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
In vigore dal 27 giu 2005
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le norme comunitarie che disciplinano gli scambi con i paesi terzi di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e dell'assistenza tecnica connessa.
2. Il presente regolamento non si applica alla fornitura di assistenza tecnica connessa quando essa comporti spostamenti transfrontalieri di persone fisiche.
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