Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

In vigore dal 27 giu 2005
Oggetto e campo di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce le norme comunitarie che disciplinano gli scambi con i paesi terzi di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e dell'assistenza tecnica connessa. 2.   Il presente regolamento non si applica alla fornitura di assistenza tecnica connessa quando essa comporti spostamenti transfrontalieri di persone fisiche.
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Oggetto e campo di applicazione (Art. 1 Regolamento (UE) 2005/1236) — Testo vigente | Portale Normativo