Art. 3

Divieto di esportazione

In vigore dal 27 giu 2005
Divieto di esportazione 1.   Sono vietate tutte le esportazioni di merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti elencati nell'allegato II, indipendentemente dalla loro origine. È vietato fornire, anche gratuitamente, a qualunque persona, entità o organismo, assistenza tecnica connessa alle merci elencate nell'allegato II a partire dal territorio doganale della Comunità. 2.   In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare un'esportazione di merci elencate nell'allegato II, nonché la fornitura dell'assistenza tecnica connessa, purché si dimostri che il paese nel quale le merci saranno esportate le utilizzerà esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo in considerazione del loro valore storico.
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