Art. 4
Divieto d'importazione
In vigore dal 27 giu 2005
Divieto d'importazione
1. Sono vietate tutte le importazioni delle merci elencate nell'allegato II, indipendentemente dalla loro origine.
È fatto divieto a qualunque persona, entità od organismo nel territorio doganale della Comunità di accettare da qualunque persona, entità od organismo di un paese terzo assistenza tecnica, anche gratuita, connessa alle merci elencate nell'allegato II.
2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare l'importazione di merci elencate nell'allegato II, nonché la fornitura di assistenza tecnica connessa, purché si dimostri che lo Stato membro di destinazione le utilizzerà esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo in considerazione del loro valore storico.
Storico versioni
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