Art. 8

Richieste di autorizzazioni

In vigore dal 27 giu 2005
Richieste di autorizzazioni 1.   Le autorizzazioni per le esportazioni e importazioni e per la fornitura di assistenza tecnica sono concesse solo dall’autorità competente, di cui all'allegato I, dello Stato membro dove è stabilito il richiedente. 2.   I richiedenti forniscono all'autorità competente tutte le informazioni pertinenti sull'attività per la quale è richiesta l'autorizzazione.
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