Art. 8
Richieste di autorizzazioni
In vigore dal 27 giu 2005
Richieste di autorizzazioni
1. Le autorizzazioni per le esportazioni e importazioni e per la fornitura di assistenza tecnica sono concesse solo dall’autorità competente, di cui all'allegato I, dello Stato membro dove è stabilito il richiedente.
2. I richiedenti forniscono all'autorità competente tutte le informazioni pertinenti sull'attività per la quale è richiesta l'autorizzazione.
Storico versioni
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