Art. 9

Autorizzazioni

In vigore dal 27 giu 2005
Autorizzazioni 1.   Le autorizzazioni riguardanti le esportazioni e importazioni sono rilasciate tramite un formulario conforme al modello che figura nell’allegato V e sono valide in tutta la Comunità per un periodo compreso tra tre e dodici mesi, prorogabile al massimo di altri dodici mesi. 2.   L'autorizzazione può essere rilasciata in formato elettronico secondo procedure specifiche da stabilire su base nazionale. Gli Stati membri che si avvalgono di questa possibilità ne informano la Commissione. 3.   Le autorizzazioni per le esportazioni e importazioni sono soggette a tutti i requisiti e a tutte le condizioni che l'autorità competente ritiene necessari. 4.   Le autorità competenti, in ottemperanza del presente regolamento, possono rifiutarsi di concedere un'autorizzazione di esportazione e possono annullare, sospendere, modificare o revocare le autorizzazioni già concesse.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:1236:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo