Art. 11

Obbligo di notifica e di consultazione

In vigore dal 27 giu 2005
Obbligo di notifica e di consultazione 1.   Le autorità degli Stati membri, elencate nell'allegato I, informano tutte le altre autorità degli Stati membri e la Commissione, elencate nel medesimo allegato, ogniqualvolta decidono di respingere una richiesta di autorizzazione a norma del presente regolamento o di annullare un'autorizzazione già concessa. La notifica deve avvenire entro trenta giorni lavorativi dalla data della decisione. 2.   L’autorità competente consulta quella o quelle autorità che nei tre anni precedenti hanno respinto una richiesta di autorizzazione per un'importazione o un'esportazione o per la prestazione di assistenza tecnica a norma del presente regolamento, se riceve una richiesta riguardante un'importazione, un'esportazione o la prestazione di assistenza tecnica che comporta un'operazione sostanzialmente identica a quella oggetto della richiesta precedente e ritiene comunque opportuno concedere l'autorizzazione. 3.   Se, dopo le consultazioni, l’autorità competente decide di concedere l’autorizzazione, ne informa immediatamente tutte le autorità elencate nell’allegato I, motivando la sua decisione e fornendo, se del caso, tutte le informazioni a sostegno. 4.   Il rifiuto di concedere un'autorizzazione, basato su un divieto nazionale a norma dell', paragrafo 1, non configura una decisione di respingere la richiesta ai sensi del paragrafo 1.
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Obbligo di notifica e di consultazione (Art. 11 Regolamento (UE) 2005/1236) — Testo vigente | Portale Normativo