Art. 12

Modifica degli allegati

In vigore dal 27 giu 2005
Modifica degli allegati 1.   La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato I. I dati relativi alle autorità competenti degli Stati membri sono modificati in base alle informazioni fornite dagli Stati membri. 2.   Conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 2, la Commissione è autorizzata a modificare gli allegati II, III, IV e V.
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