Art. 12
Modifica degli allegati
In vigore dal 27 giu 2005
Modifica degli allegati
1. La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato I. I dati relativi alle autorità competenti degli Stati membri sono modificati in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
2. Conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 2, la Commissione è autorizzata a modificare gli allegati II, III, IV e V.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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