Art. 15

Procedura di comitato

In vigore dal 27 giu 2005
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2603/69, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni (11). 2.   Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all’, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi. 3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
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