Art. 13

Scambi di informazioni tra le autorità degli Stati membri e la Commissione

In vigore dal 27 giu 2005
Scambi di informazioni tra le autorità degli Stati membri e la Commissione 1.   Fatto salvo l', la Commissione e gli Stati membri possono reciprocamente richiedersi informazioni sulle misure prese a norma del presente regolamento e comunicarsi le informazioni pertinenti di cui dispongono in relazione al presente regolamento, in particolare le informazioni sulle autorizzazioni concesse e rifiutate. 2.   Le informazioni pertinenti sulle autorizzazioni concesse e rifiutate comprendono almeno il tipo di decisione, i motivi della decisione o una sintesi di questi, i nomi dei destinatari e, qualora siano differenti, degli utenti finali nonché le merci di cui trattasi. 3.   Gli Stati membri, se possibile in cooperazione con la Commissione, elaborano una relazione pubblica annuale contenente informazioni sul numero di richieste ricevute, sulle merci e sui paesi a cui si riferiscono, e sulle decisioni prese in merito. La relazione non include informazioni la cui divulgazione è considerata da uno Stato membro contraria agli interessi fondamentali della propria sicurezza. 4.   Il presente articolo lascia impregiudicate le norme nazionali applicabili in materia di riservatezza e di segreto d'ufficio, ad eccezione delle informazioni di cui al paragrafo 2 da trasmettere alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione. 5.   Il rifiuto di concedere un'autorizzazione basato su un divieto nazionale a norma dell', paragrafo 1, non costituisce un'autorizzazione rifiutata ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.
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