Art. 3
Divieto di esportazione
In vigore dal 16 gen 2019
Divieto di esportazione
1. Sono vietate tutte le esportazioni di merci elencate all'allegato II, indipendentemente dalla loro origine.
L'allegato II include merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
È fatto divieto a un fornitore di assistenza tecnica di fornire, anche gratuitamente, a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo servizi di assistenza tecnica riguardanti le merci elencate all'allegato II.
2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare un'esportazione di merci elencate nell'allegato II, nonché la fornitura dell'assistenza tecnica connessa, purché si dimostri che il paese nel quale le merci saranno esportate le utilizzerà esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo in considerazione del loro valore storico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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