Art. 5
Divieto di transito
In vigore dal 16 gen 2019
Divieto di transito
1. È vietato il transito delle merci elencate all'allegato II.
2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare il transito delle merci elencate all'allegato II, purché si dimostri che il paese di destinazione le utilizzerà esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo in considerazione del loro valore storico.
Storico versioni
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