Art. 4
Divieto di importazione
In vigore dal 16 gen 2019
Divieto di importazione
1. Sono vietate tutte le importazioni delle merci elencate all'allegato II, indipendentemente dalla loro origine.
È fatto divieto a qualunque persona, entità o organismo nell'Unione di accettare da qualunque persona, entità o organismo di un paese terzo assistenza tecnica, anche gratuita, connessa alle merci elencate all'allegato II.
2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare l'importazione di merci elencate nell'allegato II, nonché la fornitura di assistenza tecnica connessa, purché si dimostri che lo Stato membro di destinazione le utilizzerà esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo in considerazione del loro valore storico.
Storico versioni
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