Art. 15

Obbligo di autorizzazione per determinati servizi

In vigore dal 16 gen 2019
Obbligo di autorizzazione per determinati servizi 1.   È richiesta un'autorizzazione per tutte le forniture, a titolo oneroso o meno, da parte di un fornitore di assistenza tecnica o di un intermediario di, rispettivamente, uno dei seguenti servizi destinati a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo: a) assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato III, indipendentemente dalla loro origine; e b) servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate all'allegato III, indipendentemente dalla loro origine. 2.   In sede di decisione sulle richieste di autorizzazioni alla fornitura di servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate all'allegato III, l' si applica mutatis mutandis. In sede di decisione sulle richieste di autorizzazioni alla fornitura di servizi di assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato III, i criteri di cui all' sono tenuti in considerazione onde valutare: a) se l'assistenza tecnica sarà fornita a una persona, un'entità o un organismo che potrebbe utilizzare le merci a cui tale assistenza tecnica si riferisce per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; e b) se l'assistenza tecnica sarà utilizzata per la riparazione, lo sviluppo, la fabbricazione, la prova, la manutenzione o l'assemblaggio delle merci elencate all'allegato III destinate a una persona, un'entità o un organismo, ovvero per la fornitura di assistenza tecnica a questi ultimi, i quali potrebbero utilizzare le merci a cui l'assistenza tecnica si riferisce per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. 3.   Il paragrafo 1 non si applica alla fornitura di assistenza tecnica qualora: a) l'assistenza tecnica sia fornita ad un'autorità incaricata dell'applicazione della legge di uno Stato membro o a personale militare o civile di uno Stato membro, come indicato nella prima frase dell', paragrafo 3; b) l'assistenza tecnica consista nel fornire informazioni di dominio pubblico; oppure c) l'assistenza tecnica rappresenti il minimo necessario per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione o la riparazione delle merci elencate all'allegato III la cui esportazione è stata autorizzata da un'autorità competente conformemente al presente regolamento. 4.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere il divieto di fornitura di servizi di intermediazione riguardanti ceppi, catene e dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche. Laddove gli Stati membri mantengano tale divieto, essi informano la Commissione se le misure precedentemente adottate e notificate ai sensi dell'articolo 7 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1236/2005 sono modificate o abrogate.
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