Art. 17

Criteri di rilascio delle autorizzazioni di esportazione

In vigore dal 16 gen 2019
Criteri di rilascio delle autorizzazioni di esportazione 1.   Le decisioni riguardanti le richieste di autorizzazioni di esportazione delle merci elencate all'allegato IV sono adottate dalle autorità competenti tenendo conto di tutte le considerazioni pertinenti, in particolare se una richiesta relativa a un'esportazione sostanzialmente identica è stata respinta da un altro Stato membro nei tre anni precedenti, come anche le considerazioni circa l'uso finale previsto e il rischio di sviamento. 2.   L'autorità competente non rilascia alcuna autorizzazione se vi sono fondati motivi di ritenere che le merci elencate all'allegato IV potrebbero essere utilizzate per la pena di morte in un paese terzo. 3.   Al momento della verifica dell'uso finale e del rischio di sviamento, si applicano le norme di cui al secondo, terzo e quarto comma. Se il produttore di merci elencate all'allegato IV, sezione 1, chiede un'autorizzazione per esportare i prodotti verso un distributore, l'autorità competente valuta gli accordi contrattuali tra il produttore e il distributore e le misure da loro adottate per garantire che le merci non siano utilizzate per la pena di morte. Se è richiesta l'autorizzazione per esportare le merci elencate all'allegato IV, sezione 1, verso un utente finale, l'autorità competente può, in sede di valutazione del rischio di sviamento, tenere presenti gli accordi contrattuali in vigore e la dichiarazione sull'uso finale firmata dall'utente finale, ove presente. In assenza di una dichiarazione sull'uso finale, incombe all'esportatore dimostrare chi è l'utente finale e a quale uso sono destinate le merci. Se l'esportatore non fornisce informazioni sufficienti sull'utente finale e sull'uso finale, si considera che l'autorità competente abbia motivi fondati di ritenere che le merci possano essere utilizzate per la pena di morte. La Commissione, in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri, può adottare orientamenti sulle migliori prassi riguardanti la verifica dell'uso finale e dello scopo per cui sarà utilizzata l'assistenza tecnica. 4.   Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione generale, l'autorità competente tiene conto dell'applicazione, da parte dell'esportatore, di mezzi e procedure proporzionati e adeguati atti a garantire il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del presente regolamento e dei termini e delle condizioni dell'autorizzazione.
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