Art. 16

Obbligo di autorizzazione di esportazione

In vigore dal 16 gen 2019
Obbligo di autorizzazione di esportazione 1.   Tutte le esportazioni di merci elencate all'allegato IV sono soggette a autorizzazione, indipendentemente dalla loro origine. Tuttavia non è soggetta ad autorizzazione la merce solo in transito attraverso il territorio doganale dell'Unione, vale a dire quella cui non è attribuita una destinazione doganale diversa dal regime di transito esterno previsto dall'articolo 226 del regolamento (UE) n. 952/2013, tra cui il deposito di merci non unionali in una zona franca. L'allegato IV contiene esclusivamente le merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte e che sono state approvate o sono realmente utilizzate a tal fine da uno o più paesi terzi che non hanno abolito la pena di morte. L'allegato IV non comprende: a) le armi da fuoco soggette a controlli in forza del regolamento (UE) n. 258/2012; b) i prodotti a duplice uso soggetti a controlli in forza del regolamento (CE) n. 428/2009; e c) le merci soggette a controlli conformemente alla posizione comune 2008/944/PESC. 2.   Qualora l'esportazione di prodotti medicinali richieda un'autorizzazione all'esportazione conformemente al presente regolamento e sia inoltre soggetta a requisiti di autorizzazione a norma delle convenzioni internazionali sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope, come la convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope, gli Stati membri possono utilizzare una procedura unica per ottemperare agli obblighi loro imposti dal presente regolamento e dalla convenzione pertinente.
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