Art. 16 · Obbligo di autorizzazione di esportazione

Art. 16

Obbligo di autorizzazione di esportazione

In vigore dal 16 gen 2019
Obbligo di autorizzazione di esportazione 1.   Tutte le esportazioni di merci elencate all'allegato IV sono soggette a autorizzazione, indipendentemente dalla loro origine. Tuttavia non è soggetta ad autorizzazione la merce solo in transito attraverso il territorio doganale dell'Unione, vale a dire quella cui non è attribuita una destinazione doganale diversa dal regime di transito esterno previsto dall'articolo 226 del regolamento (UE) n. 952/2013, tra cui il deposito di merci non unionali in una zona franca. L'allegato IV contiene esclusivamente le merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte e che sono state approvate o sono realmente utilizzate a tal fine da uno o più paesi terzi che non hanno abolito la pena di morte. L'allegato IV non comprende: a) le armi da fuoco soggette a controlli in forza del regolamento (UE) n. 258/2012; b) i prodotti a duplice uso soggetti a controlli in forza del regolamento (CE) n. 428/2009; e c) le merci soggette a controlli conformemente alla posizione comune 2008/944/PESC. 2.   Qualora l'esportazione di prodotti medicinali richieda un'autorizzazione all'esportazione conformemente al presente regolamento e sia inoltre soggetta a requisiti di autorizzazione a norma delle convenzioni internazionali sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope, come la convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope, gli Stati membri possono utilizzare una procedura unica per ottemperare agli obblighi loro imposti dal presente regolamento e dalla convenzione pertinente.
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