Art. 14

Misure nazionali

In vigore dal 16 gen 2019
Misure nazionali 1.   In deroga agli gli Stati membri possono adottare o mantenere divieti di esportazione e importazione di ceppi, catene e dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche. 2.   Gli Stati membri possono subordinare all'obbligo di autorizzazione l'esportazione di manette di dimensione totale massima in posizione allacciata, catene incluse, superiore a 240 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell'altro. A tali tipi di manette gli Stati membri interessati applicano i capi III e V. 3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali misure adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 anteriormente alla loro data di entrata in vigore.
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Misure nazionali (Art. 14 Regolamento (UE) 2019/125) — Testo vigente | Portale Normativo