Art. 19

Obbligo di autorizzazione per determinati servizi

In vigore dal 16 gen 2019
Obbligo di autorizzazione per determinati servizi 1.   È richiesta un'autorizzazione per tutte le forniture, anche gratuite, da parte di un fornitore di assistenza tecnica o di un intermediario di, rispettivamente, uno dei seguenti servizi destinati a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo: a) assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato IV, indipendentemente dalla loro origine; e b) servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate all'allegato IV indipendentemente dalla loro origine. 2.   In sede di decisione sulle richieste di autorizzazioni alla fornitura di servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate all'allegato IV, l' si applica mutatis mutandis. In sede di decisione sulle richieste di autorizzazioni alla fornitura di servizi di assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato IV, i criteri di cui all' sono tenuti in considerazione onde valutare: a) se l'assistenza tecnica sarà fornita a una persona, un'entità o un organismo che potrebbe utilizzare le merci a cui tale assistenza tecnica si riferisce per la pena di morte; e b) se l'assistenza tecnica sarà utilizzata per la riparazione, lo sviluppo, la fabbricazione, la prova, la manutenzione o l'assemblaggio delle merci elencate all'allegato IV destinate a una persona, un'entità o un organismo, ovvero per la fornitura di assistenza tecnica a questi ultimi, i quali potrebbero utilizzare le merci a cui l'assistenza tecnica si riferisce per la pena di morte. 3.   Il paragrafo 1 non si applica alla fornitura di assistenza tecnica, qualora: a) l'assistenza tecnica consista nel fornire informazioni di dominio pubblico; oppure b) l'assistenza tecnica rappresenti il minimo necessario per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione o la riparazione delle merci elencate all'allegato IV la cui esportazione è stata autorizzata da un'autorità competente conformemente al presente regolamento.
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