Art. 21

Autorizzazioni

In vigore dal 16 gen 2019
Autorizzazioni 1.   Le autorizzazioni riguardanti le esportazioni, le importazioni o il transito sono rilasciate tramite un formulario conforme al modello che figura nell'allegato VII. Le autorizzazioni riguardanti i servizi di intermediazione sono rilasciate tramite un formulario conforme al modello che figura nell'allegato VIII. Le autorizzazioni riguardanti i servizi di assistenza tecnica sono rilasciate tramite un formulario conforme al modello che figura nell'allegato IX. Tali autorizzazioni sono valide in tutta l'Unione per un periodo compreso tra tre e dodici mesi, prorogabile al massimo di altri dodici mesi. Il periodo di validità di un'autorizzazione generale è da un anno a tre anni, prorogabile al massimo di due anni. 2.   Un'autorizzazione di esportazione rilasciata a norma dell' o dell' implica un'autorizzazione per l'esportatore a fornire assistenza tecnica all'utente finale nella misura in cui tale assistenza è necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione o la riparazione delle merci di cui è autorizzata l'esportazione. 3.   Le autorizzazioni possono essere rilasciate elettronicamente. Le procedure specifiche sono stabilite su base nazionale. Gli Stati membri che si avvalgono di questa opzione ne informano la Commissione. 4.   Le autorizzazioni di esportazione, importazione, transito, fornitura di assistenza tecnica o prestazione di servizi di intermediazione sono soggette a tutti i requisiti e a tutte le condizioni che l'autorità competente ritiene necessari. 5.   Le autorità competenti, in ottemperanza al presente regolamento, possono rifiutarsi di concedere un'autorizzazione e possono annullare, sospendere, modificare o revocare le autorizzazioni che hanno già concesso.
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