Art. 22
Formalità doganali
In vigore dal 16 gen 2019
Formalità doganali
1. Al momento di espletare le formalità doganali, l'esportatore o l'importatore presenta il formulario di cui all'allegato VII, debitamente compilato, per dimostrare di aver ottenuto l'autorizzazione necessaria per l'esportazione o l'importazione in causa. Se il documento non è redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro dove sono espletate le formalità doganali, l'esportatore o l'importatore può essere invitato a fornire una traduzione in detta lingua ufficiale.
2. Se è redatta una dichiarazione in dogana riguardante le merci elencate negli allegati II, III o IV e si ha la conferma che non è stata rilasciata alcuna autorizzazione a norma del presente regolamento per l'esportazione o l'importazione prevista, le autorità doganali bloccano le merci dichiarate e informano l'esportatore o l'importatore che è possibile chiedere un'autorizzazione a norma del presente regolamento. Se entro i sei mesi successivi non è richiesta un'autorizzazione, o se l'autorità competente respinge tale richiesta, le autorità doganali dispongono delle merci bloccate a norma del diritto nazionale applicabile.
Storico versioni
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